Maran AcademyMaran Academy

Trasparenza

Accesso agli atti: documentale, civico e generalizzato

Aggiornata a settembre 2026

In breve

Vedere gli atti di un procedimento è un diritto, non una cortesia: esiste l'accesso documentale (serve un interesse diretto, concreto e attuale), l'accesso civico semplice (per gli atti che dovevano essere pubblicati) e l'accesso civico generalizzato, che non richiede alcun interesse. I tempi sono di trenta giorni e il silenzio vale come rifiuto.

I tre modi per ottenere i documenti

Accesso documentale (artt. 22-26 legge 241/1990 e decreto del Presidente della Repubblica 184/2006): mira a tutelare una posizione personale collegata al documento. Accesso civico semplice (art. 5, comma 1, decreto legislativo 33/2013): chiede la pubblicazione di atti che le amministrazioni avevano l'obbligo di pubblicare e non hanno pubblicato. Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2): consente di controllare l'operato delle amministrazioni richiedendo dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione, senza dover dimostrare un interesse.

Chi può fare accesso documentale

Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Sono controinteressati i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall'accesso o che detengono un interesse contrario a quello di chi chiede. Le richieste preordinate a un controllo generalizzato dell'operato amministrativo sono inammissibili: in questo si distingue dall'accesso civico generalizzato.

Oggetto dell'accesso sono i documenti che costituiscono il fondamento di un provvedimento, ne sono l'esito o che la legge rende conoscibili. Le amministrazioni individuano le categorie di documenti sottratte all'accesso (art. 24, comma 2).

Come si presenta la richiesta

L'istanza deve essere scritta e motivata, indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, e deve indicare l'ufficio, l'oggetto e gli atti richiesti: i moduli del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 e la posta elettronica certificata sono le strade più rapide. Per l'accesso civico l'istanza va al responsabile della trasparenza e, per il generalizzato, può essere presentata anche in forma «massiva».

Se ci sono controinteressati, l'amministrazione comunica loro la richiesta e questi possono fare motivata opposizione entro dieci giorni; l'accesso va comunque consentito, per quanto possibile, in forma parziale o con oscuramento dei dati di terzi.

Quanto costa e quanto tempo serve

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, oltre a imposta di bollo e diritti di ricerca e visura, secondo le tariffe dell'ente: per questo un accesso in comune può costare da pochi euro a qualche decina di euro. Per l'accesso civico generalizzato, se la richiesta è molto voluminosa, il responsabile della trasparenza può chiedere il rimborso dei costi di riproduzione.

L'amministrazione deve decidere entro trenta giorni. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta: è la regola del silenzio-rigetto dell'art. 25, comma 4, che vale solo per l'accesso documentale.

Quali documenti sono esclusi

Per l'accesso documentale sono esclusi i documenti coperti da segreto di Stato o da divieti di divulgazione previsti dalla legge, gli atti dei procedimenti tributari, l'attività diretta ad atti normativi, generali, di pianificazione e programmazione, e, nei procedimenti selettivi, i documenti contenenti informazioni psicoattitudinali relative a terzi.

Accanto a questi «interessi sensibili» (ordine e sicurezza pubblica, vita privata e riservatezza dei dati, interessi commerciali delle imprese, sicurezza delle infrastrutture) operano i limiti dell'accesso civico: l'art. 5-bis del decreto legislativo 33/2013 prevede esclusioni obbligatorie e facoltative, con bilanciamento motivato caso per caso e tutela dei dati personali.

Cosa fare se l'accesso è negato

Contro il diniego espresso o tacito si può ricorrere al TAR entro trenta giorni con il rito semplificato dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, oppure chiedere il riesame al difensore civico (per comuni, province e regioni) o alla Commissione per l'accesso (per le amministrazioni statali). Il difensore civico e la Commissione devono pronunciarsi entro trenta giorni; decorso inutilmente quel termine, la richiesta si intende respinta.

Per l'accesso civico la prima strada è amministrativa: reclamo al responsabile della trasparenza entro trenta giorni e, poi, ricorso al difensore civico o al TAR. Il diniego deve sempre essere motivato, con l'indicazione dell'interesse concreto e attuale che si intende proteggere.

Come fare accesso agli atti di un concorso

Il candidato che sospetta un'irregolarità ha un interesse diretto e attuale: può chiedere di vedere i propri elaborati, i verbali della commissione, le griglie di valutazione e le graduatorie. L'accesso va chiesto prima di ricorrere, perché serve a costruire i motivi e a far decorrere la piena conoscenza dell'atto.

Resta fermo che i giudizi valutativi sulla preparazione non sono sostituibili dal giudice, salvo manifesta illogicità, errore fattuale o travisamento: per questo si impugnano vizi di procedura, composizione della commissione, attribuzione di punteggi privi di motivazione, e non il merito della risposta.

Riferimenti normativi

  • Legge 241/1990, artt. 22-26
  • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
  • D.Lgs. 33/2013, artt. 5 e 5-bis
  • D.Lgs. 104/2010, art. 116

Guida didattica: le norme citate vanno verificate sul testo vigente prima dell'esame, perché la materia è soggetta a riforme frequenti.

Continua con gli strumenti di studio

Dispense, mappe e quiz sull'area studenti: un unico pagamento, senza scadenza.

Altre guide